Bonus di 600 Euro. I primi chiarimenti dell’INPS

Di Gianni Puccia

A soli pochi giorni dall’entrata in vigore del Dl “Cura Italia” 17.03.2020, n. 18, si è pronunciata l’INPS con Messaggio n. 1288 del 20.03.2020 fornendo le prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Premesso che reputo personalmente questa misura del tutto inutile, assistenzialista, e non di sostegno a queste categorie, passo a spiegarvi (per quanto possibile e per quanto ancora sappiamo) in che cosa consiste, chi sono i beneficiari e come/quando (presumibilmente) si potrà richiedere.

Che cosa è e in cosa consiste il “Bonus 600 euro”

Gli artt. 27 -30 del Dl “Cura Italia” hanno previsto misure di sostegno in favore di professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e del settore agricolo.
Nello specifico, ai commi 1 , le norma riconoscono  ai soggetti di cui sopra “…un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro“.

Tale forma di sostegno spetta a:

  • liberi professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, con partiva attiva alla data del 23/02/2020 per i primi e rapporti attivi sempre a tale data per i secondi;
  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri (gestioni speciali Ago). La norma dovrebbe abbracciare anche la platea dei soci di società di persone avendo richiamato la categoria dei lavoratori autonomi e non solo imprenditori e titolari di partita iva (?);
  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (spetterà all’INPS identificare i codici attività);
  • lavoratori agricoli tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti, alternativi tra loro: a) almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; b) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; c) detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Come si richiede

I soggetti ammessi dovranno quindi presentare domanda in via telematica all’INPS mediante i canali messi a disposizione sul sito www.inps.it.

L’Istituto informa che la procedura sarà resa disponibile entro la fine del mese di marzo.

Si segnala che per poter trasmettere la domanda occorre essere in possesso delle credenziali per l’accesso all’area riservata. Pertanto, al fine di poter trasmettere la domanda entro i termini (che verranno definiti nella circolare che ancora non c’è!) è necessario provvedere quanto prima all’ottenimento dei codici di accesso che possono essere di due tipi: PIN ordinario: non da diritto alla trasmissione delle domande ma ne sospende la decorrenza dei termini; PIN dispositivo, appositamente introdotto per l’inoltro delle domande e per la richiesta di benefici.

Quest’ultimo, che verrebbe immediatamente rilasciato presso le sedi INPS, in considerazione delle difficoltà dettate dalle misure restrittive introdotte per l’emergenza Covid-19, può anche essere ottenuto mediante conversione del PIN ordinario ottenuto tramite procedura online o call center.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspxsVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201288%20del%2020-03-2020.htm

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