Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha introdotto la possibilità di optare per i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013), in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
A sua volta, il fornitore ha due alternative: o recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (tramite modello F24) in 5 (CINQUE!!!) quote annuali di pari importo, o cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi).
Quando è possibile cedere ?
L’opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi.
Qualora il contribuente decida di non optare per lo sconto in fattura (a mio parere troverà molto restii i fornitori a “offrire” uno sconto del 50% da recuperare in 5 anni), le strade che potrà seguire sono due: l’utilizzo diretto della detrazione, o la cessione del suo credito.
Nella cessione del credito, il bonus, oltre che al fornitore che ha realizzato l’intervento, può essere trasferito anche ad “altri soggetti privati” e se il beneficiario della detrazione è un contribuente “incapiente” (che ricade nella no tax area) agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.
In merito alla cessione, si segnalano regole diverse.
Infatti mentre per l’ecobonus, è possibile optare per la cessione del credito per tutti gli interventi di efficienza energetica (sia riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari), la cessione del sismabonus, invece, è consentita solo per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, dalle quali derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori (queste si ricorda che danno diritto ad una detrazione, rispettivamente, del 75% e dell’85% delle spese sostenute).
Conviene? A chi?
A parere mio, la domanda va affrontata ponendosi nella duplice veste di consumatore e di fornitore. E per questo la risposta non può che essere SI per il consumatore, NO per il fornitore.
L’attuale situazione economica, il tessuto produttivo del nostro paese e del meridione in particolare, “tempestato” di micro imprese, rendono a mio parere impossibile per una piccola azienda sostenere uno sconto del 50% in fattura.
E poi mi chiedo, perché il recupero in 5 anni? Perché l’impresa che applica uno sconto immediato in fattura deve poterlo recuperare in 5 anni?
Si parla tanto di sostegno alle imprese, ma io in questo provvedimento ci vedo, più che un sostegno, un anticipo. Si un anticipo. Nel senso che gli si spiana la strada poi gli si offre semplicemente la possibilità di anticipare i tempi di una crisi, di un fallimento, di una procedura minore che sia.
E quindi, che crisi sia.
Con il benestare del nuovo Codice della Crisi.