Amministratore e lavoratore dipendente di società. Compatibilità sempre al vaglio dell’INPS

Di Gianni Puccia

Con il messaggio n.3359 del 17/09/2019, l’INPS ha inteso fornire ulteriori chiarimenti sulla eventualità che il medesimo soggetto rivesta contemporaneamente il ruolo di amministratore e quello di dipendente nella medesima società di capitali. Dalla lettura del messaggio, emerge la configurabilità di un autonomo e distinto rapporto di lavoro di tipo subordinato rispetto all’espletamento delle funzioni che discendono dall’esercizio di una carica sociale. Tale posizione si pone in continuità con il consolidato orientamento della Cassazione.

Le condizioni di compatibilità

La Suprema Corte con le sentenze n.18476/2014 e n,24972/2013 ha stabilito che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

Emergono pertanto i seguenti elementi di compatibilità:

  • la sussistenza di un potere deliberativo affidato all’organo collegiale e non alla mera volontà dell’amministratore;
  • l’assoggettamento del lavoratore ad un effettivo vincolo di subordinazione esercitato dall’organo di amministrazione collegiale;
  • lo svolgimento di mansioni che esulino dai poteri di gestione tipi dell’amministrazione di un ente.

La comprensione di queste, che ormai risultano essere condizioni sine qua non (condivise da INPS ed Ermellini) di compatibilità, ci permette allo stesso tempo una più agevole identificazione di quelle fattispecie da cui deriva una oggettiva incompatibilità di ruoli. Si pensi (1) al caso di una società con poteri di gestione affidati ad un amministratore unico,(2) al caso di un CdA con amministratore delegato, o ancora (3) al caso di una società con socio unico o controllante.

Tali fattispecie denotano l’assenza di vincolo di subordinazione (caso 1, 2, 3), l’assenza di un potere deliberativo collegiale (caso 1).

In particolare nel caso del socio unico o maggioritario, la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude, nonostante l’esistenza di un CdA o amministratore esterno, l’effettiva soggezione del socio unico lavoratore dipendente alle direttive dell’organo societario.

Conclusioni

Ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto anche di altri elementi sintomatici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adottata dall’Istituto (circ. n.179/1989 e n.117/1983) quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari.

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