Contributo a fondo perduto Prime indicazioni

Di Gianni Puccia

Il Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto, all’articolo 25 comma 1, un contributo a fondo perduto in misura variabile (dal 10 al 20 per cento) a seconda del volume d’affari anno 2019 a favore di quelle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato non inferiore al 33 per cento.

La misura presenta notevoli limiti che solo gli emendamenti possono superare. Primo tra tutti il valore cui applicare la percentuale di fondo perduto spettante.

Il Decreto, infatti, prevede un contributo in misura variabile legato alla riduzione del volume d’affari nel mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.

Requisiti soggettivi per fruire del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti con ricavi inferiori a euro 5.000.000 nell’anno 2019 che esercitano:

  1. attività di impresa;
  2. attività di lavoro autonomo;
  3. attività agricole.

Risultano pertanto esclusi dall’agevolazione per incompatibilità:

  • i soggetti che abbiano cessato l’attività;
  • i liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata (art. 27 D.L. 18/2020);
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. 18/2020);
  • i liberi professionisti ordinistici.

Requisiti oggettivi per fruire del contributo a fondo perduto

Come già detto in precedenza, possono accedere al contributo tutti i soggetti di cui sopra con i) ricavi ai sensi dell’art. 85 del TUIR inferiori nel 2019 a euro 5.000.000 e ii) che dimostrino una riduzione di fatturato superiore al 33 per cento tra aprile 2020 e aprile 2019.

Misura del contributo

Il comma 5 dell’art. 25 stabilisce le misure dell’agevolazione.

In particolare, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare di fatturato del mese di aprile 2020 e ammontare di fatturato del mese di aprile 2019.

Tale misura è pari a) al 20 per cento per soggetti con ricavi (nel 2019) non superiori a euro 400.000; b) al 15 per cento per soggetti con ricavi superiori a euro 400.000 ed inferiori a 1.000.000; c) al 10 per cento per soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 fino a euro 5.000.000.

Sotto riporto un semplice esempio numerico.

Caso 1.

Impresa commerciale (ok con comma 1)

Ricavi 2019 euro 1.780.000 (ok con comma 3)

Fatturato Aprile 2019 euro 290.000

Fatturato Aprile 2020 euro 250.000

Riduzione = 290.000 – 250.000 = euro 40.000

in percentuale 40.000/290.000 = 14% (non può accedere)

No contributo a fondo perduto per mancato rispetto della condizione di cui al comma 4 (riduzione non inferiore al 33 per cento).

Caso 2.

Impresa commerciale (ok con comma 1)

Ricavi 2019 euro 380.000 (ok con comma 3)

Fatturato Aprile 2019 euro 80.000

Fatturato Aprile 2020 euro 25.000

Riduzione = 80.000 – 25.000 = euro 55.000

in percentuale 55.000/80.000 = 69% (ok con comma 4)

Si contributo a fondo perduto con applicazione aliquota del 20 per cento.

Importo del contributo = 55.000 * 20% = euro 11.000.

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