Forfetari: le nuove regole del regime

Di Gianni Puccia

La legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche sostanziale all’unico regime contabile forfetario.

E’ stato lasciato invariato il limite di 65.000 euro di compensi o ricavi previsto per l’accesso; resta, inoltre, irrilevante l’utilizzo di beni strumentali, non essendo stata reintrodotta la condizione (anch’essa in vigore fino al 2018) del mancato superamento del limite di 20.000 euro di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio.

Le novità sostanziali riguardano: il limite di 20.0000 euro previsto per il sostenimento di spese per dipendenti e collaboratori; l’esclusione dei soggetti che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30.000 euro.

La condizione relativa all’utilizzo di personale

L’art. 88, comma 2, lettera b), del disegno di legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto tra le condizioni per l’accesso al regime forfetario quella collegata all’impiego di dipendenti e collaboratori.

Nello specifico, per accedere al regime forfetario i soggetti interessati – oltre ad aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro – non devono aver sostenuto, nell’anno precedente, spese complessivamente superiori a 20.000 euro lordi per:

– lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR,

– associati in partecipazione di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

– il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore (???), dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti nonché dai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 5, comma 4, TUIR.

La causa di esclusione per dipendenti e pensionati

Nell’art. 88, comma 2, lettera d), della legge di Bilancio 2020 è stato ora prevista l’esclusione dal regime per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che avessero percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi ad essi assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

La finalità perseguita è (opinabile!!!) quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate.

Non rilevano, ad esempio, gli utili attribuiti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR, i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), e i redditi percepiti a seguito della cessione di diritti d’autore.

È stata mantenuta la precisazione che “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato” (si intende nell’anno precedente).

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, nella circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, che:

– assumono in ogni caso rilevanza i redditi da pensione, in quanto rientranti tra quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a), TUIR;

– il limite reddituale di 30.000 euro rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, “il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre”.

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