Superbonus del 110% a quali condizioni?

Di Gianni Puccia

L’articolo 119 del D.L. 34/2020 ha previsto un superbonus del 110% per gli interventi di efficentamento energetico, elevandone la soglia dal 65% ma prevedendo delle restrizioni a) in ordine alla tipologia di interventi superagevolabili, b) alla tipologia delle unità immobiliari e c) alla natura del percettore.

Ovviamente tutto ciò che non rientra nell’ambito applicativo della nuova norma, continua a beneficiare delle “vecchie” detrazioni al 65 o al 50 per cento a seconda dei casi.

A mio parere, l’intervento in questione potrebbe favorire la ripresa per le imprese comparto edile (già peraltro molto avvantaggiato dagli ultimi bonus casa) e di tutto il circuito commerciale e di piccoli artigiani che attorno ad esso ruotano, a condizione che tale bonus sia convertito il liquidità immediata dagli intermediari finanziari.

Oggetto dell’agevolazione

La detrazione del 110% spetta per i seguenti interventi:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto) e orizzontali (pavimentazioni) con una incidenza superiore del 25% della superficie complessiva lorda dell’edificio;
  2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in parti comuni di edifici esistenti con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi impianti geotermici, ibridi, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  4. lavori antisismici;
  5. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Questi interventi (dal 1 al 4) si definiscono “trainanti” in quanto abbinando congiuntamente ad uno di essi un lavoro “classico” di riqualificazione energetica (sostituzione di finestre e infissi, impianti fotovoltaici ecc. di cui all’art. 14 D.L. 63 del 2013), il secondo intervento beneficerà della maggiore detrazione dell’intervento principale (trainante).

Quindi attenzione. Non solo fotovoltaico. Non solo rifacimento del tetto. Ma deve sempre trattarsi di lavori in aggiunta al trainante.

A chi spetta e per quali immobili

Il nuovo superbonus spetta a tutti i soggetti persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per le spese rimaste a carico per ogni tipologia di immobile abitativo principale.

Il D.L. prevede la possibilità di beneficiare delle detrazioni anche per interventi effettuati su seconde abitazioni, a condizione che si tratti di unità abitative in condominio o di abitazioni, anche in ville, non unifamiliari.

L’intervento deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare con A.P.E. rilasciata da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Come fruire delle detrazioni.

La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (a partire dal modello Redditi/PF 2021).

Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata (art. 121 D.L. 34/2020) dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura (la detrazione in questo viene ceduta al 100% all’impresa esecutrice dei lavori con facoltà per questa di cederla), accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta (in questo caso del 110 %) agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

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