Cos’è il Trust
Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone ideato per proteggere beni o diritti destinati ad uno scopo o riservati a uno o più beneficiari. L’istituto pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
La struttura è piuttosto semplice. Abbiamo un disponente (settlor) che è colui/coloro che trasferisce la proprietà dei suoi beni (tutti o alcuni) ad un amministratore (trustee), il quale a sua volta gestisce tali beni con i diritti e i poteri di un proprietario nell’interesse di uno o più beneficiari o per la realizzazione dello scopo per cui è stato costituito il trust. Può essere, a seconda dei casi, prevista la figura del guardiano (protector) al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.
A cosa serve
La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.
A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.
Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni immobili; si realizza così una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili per il sorgere di un vincolo su di essi di “separazione” e “destinazione“. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
Differenze con il fondo patrimoniale
Tralasciando le analogie tra i due diversi tipi di negozio, a mio parere trascurabili, intendo focalizzare l’attenzione sulle differenze, in quanto, sempre a mio parere, costituirebbero i veri punti di forza (salvo l’ultimo punto) del trust rispetto al fondo qualora l’obbiettivo che si intende perseguire è la tutela patrimoniale.
- Limite soggettivo: il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio, tant’è che, pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento; Il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare i bisogni sia di famiglie non fondate sul matrimonio sia per raggiungere scopi programmatici più disparati;
- Limite oggettivo: nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è possibile dare pubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono sottoposti; nel “fondo in trust” si possono ricomprendere qualunque posizione giuridica inerente un qualsiasi bene (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari);
- Durata: il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio (fatta salva la ultrattività in presenza di figli minori), mentre nel trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo;
- Protezione patrimoniale: la protezione patrimoniale data dal fondo è limitata. Se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione del trust grazie, all’effetto segregativo, è invece totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.
- Costi di costituzione: i vantaggi indicati nei punti precedenti si pagano. Questo fa si che il trust abbia dei costi di costituzione non indifferenti che potrebbero spaventare. Tutto dipende ovviamente dall’obiettivo per cui si stipula un negozio e dalle necessità di tutela che si ricercano.